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Il regolamento


DISCIPLINARE INTERNO

Preambolo


Le caratteristiche peculiari del formaggio di Enemonzo tipo Carnia o del Montasio di montagna richiedono una particolare cura nella produzione e modalità di conferimento del latte bovino.
(Il conferimento del latte caprino verrà disciplinato da apposito regolamento)

Il presente regolamento interno intende disciplinare la gestione mutualistica della cooperativa ed in particolare all’attività di raccolta, conservazione, lavorazione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole in genere dei Soci con specifico riferimento al latte.
Ai sensi, quindi, dell’articolo 4 dello Statuto Sociale il Caseificio VAL TAGLIAMENTO società cooperativa agricola a.r.l. con sede in via Casolari, 3 ad ENEMONZO si propone, nel rispetto della mutualità, l'incremento, la valorizzazione e la tutela della produzione delle aziende agricole dei Soci, con particolare riferimento al latte.
Intende altresì assumere quote e partecipazioni in società, cooperative, consorzi in altri enti ed organismi affini, analoghi e/o complementari al proprio con particolare riferimento ai consorzi di tutela DOP (Denominazione di Origine Protetta) e De.C.O. (Denominazione di Origine Comunale).


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TITOLO PRIMO
NORME PER I CONFERIMENTI DEL LATTE BOVINO


Articolo 1

Per latte s’intende la produzione di ogni Socio che rientra nei quantitativi assegnati dal regime di quote latte. Il socio è tenuto a conferire il latte bovino prodotto nella propria azienda agricola ad eccezione:
a) della produzione eventualmente destinata al consumo familiare ed all'allevamento dei vitelli;
b) del latte prodotto da bovine in alpeggio come risultante da apposita comunicazione preventiva del Socio alla cooperativa;
c) del latte destinato al consumo ed alla eventuale produzione di prodotti caseari nell’ambito delle aziende agrituristiche direttamente gestite dai soci. A tal fine dovrà essere presentata apposita comunicazione con l’indicazione, di massima, del quantitativo che si intende utilizzare.
d) del latte conferito in cooperativa in conto lavorazione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.
Ciascun Socio potrà conferire in cooperativa solamente la produzione proveniente dalla propria azienda agricola ciò in quanto lo scopo della cooperativa è quello di valorizzare il prodotto latte privilegiandone il legame con il territorio e conseguentemente, di norma, viene esclusa la possibilità, per il singolo socio, di conferire latte non direttamente prodotto dalla propria azienda agricola.
Il latte può essere conferito secondo le seguenti modalità:
1. direttamente in caseificio in accordo con la società;
2. in azienda all’ automezzo della cooperativa che lo preleverà dai tank refrigeranti con le modalità ed i tempi stabiliti dall’ organo amministrativo o dai soggetti da questo autorizzati e delegati.
3. in siti diversi dal luogo ove ha sede l’azienda agricola nel caso si verificassero o determinassero particolari difficoltà o problemi di carattere tecnico e/o organizzativo. Relativamente alle modalità di conferimento di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo la Cooperativa ha la facoltà di riconoscere al Socio un rimborso spese rapportato alla distanza ed alla quantità di prodotto mensilmente conferito.

Articolo 2

Il Socio è tenuto a:
1. conferire latte ottenuto da animali sani, alimentati correttamente con mungiture regolari ininterrotte, complete e scrupolose dell’osservanza delle norme di igiene e profilassi;
2. conferire latte integro non adulterato con qualsiasi procedimento, annacquato o spannato;
3. conferire latte con un PH pari a 6,60 con una tolleranza pari a + 0 - 0,30 privo di sostanze inibenti e con presenza di colore, odore, e sapori normali,
4. conferire latte conservato in tank refrigeranti a temperatura idonea compresa tra i 4° e i 6° centigradi;
5. essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti; 6. pacificamente assoggettarsi al controllo delle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio;
7. osservare, per quanto attinente alle caratteristiche dell’allevamento, l’igiene dell’azienda, le norme igieniche di mungitura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
8. utilizzare i locali di raccolta del latte unicamente per le attività connesse alla manipolazione dello stesso ed alle apparecchiature di mungitura;
9. lasciare libero l’accesso al trasportatore negli orari previsti per l’esecuzione della raccolta che avverrà di norma almeno una volta ogni 3 giorni;
10. mettere a disposizione quanto necessario per la verifica della quantità (asta graduata debitamente mantenuta ed igienicamente conservata e tabella di calibrazione) ed il Registro di Consegna latte (in caso di bollettazione manuale) debitamente compilato;
11. conservare gli scontrini emessi dal trasportatore al momento della raccolta latte in un luogo adeguato e mantenendo la sequenza progressiva ed il Registro Consegna Latte in caso di bollettazione manuale;
12. osservare le indicazioni e le modalità che la cooperativa intende darsi al fine di migliorare la qualità del prodotto latte in relazione agli adempimenti previsti dal regolamento CE n° 853/2000 che introduce nuovi e più rigidi vincoli all’utilizzo del latte non conforme e che per tale scopo si avvarrà della consulenza tecnica dell’AAFVG e di un delegato interno.


Articolo 3

È fatto divieto al socio di conferire latte:
a) prodotto da bovine ammalate o in cura con somministrazione di medicinali vari nel qual caso la ripresa del conferimento del latte sarà subordinata alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni dettate dalle istruzioni d’uso dei farmaci utilizzati o dal veterinario curante;
b) munto da bovine che abbiano partorito da meno di dieci giorni; il conferimento del latte prodotto da bovine che abbiano abortito e di quello della cui normalità non c’è certezza è ammesso solo dopo l’accertamento della idoneità alla trasformazione o con l’analisi di un campione di latte effettuata in caseificio;
c) prodotto da bovine di acquisto prive delle certificazioni attestanti l’immunità da brucellosi, tubercolosi, e altre malattie infettive;
d) prodotto da bovine alimentate con alimenti vietati dall’eventuale regolamento previsto per la produzione di formaggio tipo Carnia o Montasio di montagna.
E’ fatto, inoltre, divieto al Socio di alimentare le bovine da latte con qualsiasi prodotto che possa alterare le proprietà chimiche, biochimiche, biologiche, enzimatiche ed organolettiche del latte, rendendolo non idoneo alla trasformazione o non attenendosi, nel caso in cui il caseificio lo adotti, a quanto previsto dal disciplinare per la produzione di formaggio tipo Carnia o Montasio di montagna. La mancata osservanza delle norme previste nel presente articolo comporta l’immediata sospensione del conferimento e l’adozione dei previsti provvedimenti di cui agli art. 9 e 10.


Articolo 4

In caso di conferimento di latte sudicio, avariato oppure conservato in recipienti non idonei il tecnico caseario od il trasportatore hanno l’obbligo di non ricevere il latte e di compilare apposito verbale indicante le motivazioni per cui il prodotto non viene ritirato che verrà sottoscritto dal Socio e dall’addetto del caseificio. Nel caso di positività rilevate dagli organi competenti, che possano compromettere le produzioni casearie al quale il latte viene destinato (inibenti, aflatossine, metalli pesanti, pesticidi ecc.) sarà, in via cautelativa, sospeso il conferimento del latte fino alla presentazione di un attestato di idoneità del latte rilasciato da un Laboratorio preposto alle finalità di Salute Pubblica.
Qualora venga conferito latte sospetto di essere privo delle caratteristiche di idoneità alla trasformazione, l’addetto alla raccolta, supportato se del caso anche dalla strumentazione tecnica in dotazione sul mezzo di trasporto, fa segnalazione al Presidente che dispone l’immediata sospensione dei conferimenti per eseguire gli opportuni accertamenti o analisi del prodotto. Le analisi, per non arrecare danno economico al Socio, saranno eseguite nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro due giorni lavorativi. Qualora dagli accertamenti o dalle analisi emerga che il latte non è idoneo alla trasformazione il Socio verrà sospeso dai conferimenti fino a quando non avrà presentato l’attestazione di idoneità all’utilizzo del latte rilasciata da un ente che abbia finalità pubbliche di controllo quali ad esempio il Laboratorio di igiene e profilassi dell’Azienda per i Servizi Sanitari, il Laboratorio chimico dell’Istituto tecnico agrario di Cividale, il Laboratorio della Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.


Articolo 5 (Regime quote latte)

Il Caseificio si riserva, per problemi di carattere organizzativo e di programmazione anche in relazione all’andamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari, la facoltà o meno di raccogliere e lavorare indiscriminatamente per tutti i Soci le quantità di latte eccedenti le quote assegnate ad ogni singolo Socio. Qualora conferito resta comunque inteso che il latte verrà remunerato con le modalità previste dalla legge 119/03 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Caseificio Val Tagliamento Soc. Coop. agricola, Via Casolari 3, 33020 Enemonzo (UD), Tel. 0433.74349, Fax 0433.759985
Capitale Sociale € 71.610,46 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione CCIAA Registro delle Imprese di Udine 00195760301
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