Accedi alla sezione EnemonzoAccedi alla sezione Il CaseificioAccedi alla sezione viaggio al CaseificioAccedi alla sezione I prodottiAccedi alla sezione Le offerteAccedi alla sezione I partnersAccedi alla sezione Link UtiliAccedi alla sezione Dove ci trovate
Accedi alla sezione I sociAccedi alla sezione Lo statutoSei nella sezione il regolamentoAccedi alla sezione I riconoscimentiScopri lo spaccio Val Tagliamento
Scarica il pdf del regolamento

Il regolamento


Pagina 1 - Pagina 2 - Pagina 3 - Pagina 4


REMUNERAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 2 ARTICOLO 10
(Latte non conforme)

Articolo 14

Nel caso in cui il Socio conferisca latte non conforme così come definito ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n° 853/2000 e successive integrazioni e modificazioni (per non conformità del latte si intende il superamento per tre mesi successivi e consecutivi dei valori di riferimento per cellule e/o carica batterica) verrà applicata una riduzione pari al 10% sul valore del punto qualità. A chiusura dell’ esercizio nel caso in cui nel corso dell’ anno si sia verificata detta eventualità viene, altresì, espressamente esclusa per il Socio la possibilità di alcun conguaglio finale né positivo né negativo rapportato ai mesi di non conformità.


REMUNERAZIONE ALTRI PRODOTTI AGRICOLI
AI SENSI DEL PUNTO 3 ARTICOLO 10
Articolo 15

Il prezzo corrisposto dalla cooperativa a fronte del conferimento di altri prodotti agricoli diversi dal latte viene determinato, di volta in volta, al momento del conferimento sulla base dei prezzi medi riscontrabili sul mercato all’ingrosso per i singoli prodotti ritirati. Anche per questa categoria di conferimenti come per il latte non conforme viene espressamente esclusa la possibilità di riconoscere alcun conguaglio al termine dell’ esercizio sociale.


TANK REFRIGERANTI
Articolo 16

Per quanto riguarda i tank per la refrigerazione del latte assegnati, a suo tempo, ai Soci in comodato gratuito gli stessi sono tenuti a:
- manutenere il bene conservandolo efficiente ed in buono stato di conservazione;
- verificare periodicamente il corretto funzionamento del refrigeratore e di tutti i suoi componenti;
- sostenere direttamente i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria.
Al fine di regolare il rapporto fra l’azienda che si occuperà della loro manutenzione ed i Soci stessi verrà stipulata apposita convenzione con una ditta abilitata per determinare, in linea di massima, i costi degli interventi che saranno, comunque, a carico dell’azienda utilizzatrice.
Qualora il bene concesso in comodato non soddisfi più le esigenze del socio, per limitata od eccessiva capienza ed altro, si provvederà alla sostituzione dello stesso sempre che ve ne sia disponibilità presso il caseificio. Viene, altresì, stabilito che qualora saranno esaurite le scorte di tank attualmente disponibili i soci dovranno far fronte direttamente all’acquisto di refrigeratori nuovi qualora quelli concessi in comodato risultino irrimediabilmente usurati od inservibili o non soddisfino più alle esigenze dell’azienda utilizzatrice.


MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Articolo 17

La Cooperativa, nell’ambito di una separata gestione mutualistica su specifica richiesta del Socio e formale assenso del Consiglio di Amministrazione, potrà prestare servizi di lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli per i Soci ivi compreso il latte così come previsto anche alla lettera c) del precedente articolo 1.
Per i servizi di cui al presente articolo il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall’organo amministrativo sulla base dei costi presuntivamente attribuibili all’attività svolta per suo conto.
Alla chiusura dell’esercizio tale corrispettivo liquidato in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività per i servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari sostenuti dalla società.


TITOLO QUINTO
NORME GENERALI

Articolo 18

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la società, ovvero tra i Soci e gli amministratori in ordine all’interpretazione, attuazione ed applicazione del presente regolamento interno, si rende applicabile la clausola compromissoria di cui all’articolo 30 dello statuto sociale.


Articolo 19

Il presente regolamento interno approvato ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto Sociale dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 19 novembre 2005 avrà decorrenza dal 01 gennaio 2006 ed ogni sua norma vincola ciascun socio. La durata del presente regolamento interno è fissata a tempo indeterminato e potrà essere abrogato e/o modificato solo con altra deliberazione legalmente assunta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi di legge. E' abrogata ogni precedente disposizione e/o deliberazione degli organi sociali che risulti incompatibile con quanto stabilito dal presente regolamento.

Caseificio Val Tagliamento Soc. Coop. agricola, Via Casolari 3, 33020 Enemonzo (UD), Tel. 0433.74349, Fax 0433.759985
Capitale Sociale € 71.610,46 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione CCIAA Registro delle Imprese di Udine 00195760301
© project Web Industry