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Lo statuto


Il Caseificio Val Tagliamento si propone l’incremento, la valorizzazione e la tutela della produzione delle aziende agricole dei Soci, con particolare riferimento al latte.


CASEIFICIO VAL TAGLIAMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
STATUTO


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COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione
E' costituita una società cooperativa con la denominazione
CASEIFICIO VAL TAGLIAMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

Articolo 2 - Sede
La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Enemonzo (Udine). Le operazioni di trasferimento in un Comune div erso della sede legale sono di competenza dell’assemblea straordinaria e comportano modifica dell’atto costitutivo. È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi. Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata
La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 – Scopi ed oggetto
La società cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile e si prefigge l'incremento, la valorizzazione e la tutela della produzione delle aziende agricole dei soci, con particolare riferimento al latte. La cooperativa altresì si propone di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio. Per raggiungere i propri scopi sociali, la cooperativa si propone l’esercizio di attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, ed in particolare:
a) la raccolta e la trasformazione del latte prodotto dai soci, la conservazione e la stagionatura dei prodotti derivati dalla lavorazione, nonché la gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti;
b) la vendita, per conto dei soci, del latte e dei prodotti derivati dallo stesso, non ritirati per il consumo familiare, distribuendo il netto ricavato tra gli aventi diritto quale prezzo del latte conferito;
c) la vendita, per conto dei soci, di ogni altro prodotto agricolo e zootecnico, anche previa manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione degli stessi, qualora dette operazioni abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento degli animali afferenti le aziende agricole dei soci;
d) la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni agricole tipiche e di pregio della montagna, siano esse spontanee ovvero derivate da razionali coltivazioni nonché da allevamenti di ogni genere, ivi compresa l’apicoltura;
e) la commercializzazione di prodotti agro – alimentari, alimentari e di prodotti in genere, anche diversi da quelli conferiti dai soci, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa ai fini della qualificazione della attività agricola;
f) la gestione di negozi, spacci e punti di vendita comunque denominati finalizzati alla diretta immissione al consumo dei prodotti conferiti dai soci, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di questi e degli altri prodotti commercializzati dalla cooperativa;
g) la gestione di attività agrituristiche finalizzate all’immissione al diretto consumo dei prodotti conferiti dai soci e degli altri prodotti commercializzati, che prevedano, altresì, la fornitura di servizi di ricreazione ed ospitalità, da effettuarsi comunque in rapporto di connessione e complementarietà con le aziende agricole dei soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti comunitari, nazionali e regionali;
h) la gestione di malghe, pascoli e di ogni altro tipo di allevamento svolto in forma collettiva;
i) l'approvvigionamento di mangimi, sementi e concimi e di quanto necessario alle aziende dei soci, nonché la realizzazione o gestione di servizi d'interesse comune per la conduzione delle aziende medesime;
j) l'incremento e il miglioramento degli allevamenti zootecnici dei soci mediante iniziative intese ad incentivare la selezione, a curare l'aspetto sanitario del bestiame, ad incrementare e valorizzare le produzioni foraggiere;
k) la progettazione e l'esecuzione, previo mandato dei soci, di opere e di impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci medesimi, secondo programmi ed indirizzi tecnici comuni;
l) la promozione e gestione di idonee iniziative economiche, specie commerciali, per la tutela e la valorizzazione della produzione in genere dei soci e di quelle di natura tecnica, assistenziale ed istruttiva, atte alla elevazione sociale ed economica dei soci ed al miglioramento e tutela dei loro allevamenti;
m) l'acquisto di macchine ed attrezzature necessari alla realizzazione delle predette finalità e la conseguente gestione di un parco macchine;
n) la stipula di polizze di assicurazione contro il rischio della grandine relative a prodotti pendenti nelle aziende condotte dai singoli soci.
La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/1971 e successive modificazioni, e con l’espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del successivo articolo 32 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.


FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 – Conferimenti, rapporti mutualistici e ristorni
Per i conferimenti effettuati in cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, ha diritto ad acconti da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato. Alla chiusura dell’esercizio, tali acconti verranno conguagliati sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di raccolta e commercializzazione dei conferimenti, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadenti nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di conferimenti potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadenti nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di servizi potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno. Per i beni acquisiti dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di acquisto collettivo di beni per conto dei soci, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadenti nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di acquisto collettivo potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Al termine di ciascun esercizio, l’eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica sarà ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell’esercizio secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno. L’assemblea può deliberare l’erogazione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
b) mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 2525 del codice civile;
c) mediante l’emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

 

Caseificio Val Tagliamento Soc. Coop. agricola, Via Casolari 3, 33020 Enemonzo (UD), Tel. 0433.74349, Fax 0433.759985
Capitale Sociale € 71.610,46 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione CCIAA Registro delle Imprese di Udine 00195760301
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