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Lo statuto


Il Caseificio Val Tagliamento si propone l’incremento, la valorizzazione e la tutela della produzione delle aziende agricole dei Soci, con particolare riferimento al latte.


CASEIFICIO VAL TAGLIAMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
STATUTO


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CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30 – Collegio Arbitrale
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controv ersie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.
L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
b) tre, per le altre controversie.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
L’Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.


SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio
Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall’articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.
La società, con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.
La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:
a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/1992;
b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 19, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 19;
c) per l’intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 – Regolamenti interni
Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari, la disciplina della categoria speciale dei soci di cui al precedente articolo 7 ed in generale quant’altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da eventuali altre disposizioni. Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

Articolo 33 – Penali ai soci inadempienti
Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell’esercizio in cui l’inadempimento ha avuto luogo. I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l’irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall’assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche
Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile. Le seguenti clausole mutualistiche:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 35 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperativa a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.

Caseificio Val Tagliamento Soc. Coop. agricola, Via Casolari 3, 33020 Enemonzo (UD), Tel. 0433.74349, Fax 0433.759985
Capitale Sociale € 71.610,46 i.v., C.F., P.IVA e n. iscrizione CCIAA Registro delle Imprese di Udine 00195760301
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